LEGGE N. 3/2012: COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto la disciplina che consente ai debitori di accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando si trovino in una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte: in una situazione di tal genere, questi soggetti hanno una rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni o, addirittura, non sono più capaci di adempierle regolarmente.

Le procedure previste dalla Legge n. 3/2012 riguardano i debitori non soggetti al fallimento di cui alla Legge Fallimentare [Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942], fra cui si annoverano:
  • i piccoli imprenditori;
  • i professionisti;
  • i privati in genere (i c.d. "consumatori");
  • gli imprenditori commerciali che dimostrino - ex art. 1, comma II, della Legge Fallimentare - il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
    • aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
    • aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei medesimi tre esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
    • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00.
  • Ai fini della composizione della crisi da sovraindebitamento è necessario, dunque, che vengano soddisfatti tutti e tre i requisiti di cui sopra: basta non soddisfarne uno per essere soggetti al fallimento (e non più al sovraindebitamento).
Le procedure di cui alla Legge n. 3/2012 sono le seguenti:
  • l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore/consumatore. La proposta di accordo comporta che il Tribunale provveda all'interpello di tutti i creditori: in tale ipotesi, occorre che vi sia il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell'ammontare dei crediti.
  • Il piano del consumatore, che è teso al medesimo risultato dell'accordo di ristrutturazione: la differenza risiede nel fatto che in questo caso non vi è la necessità di un accordo preventivo con i creditori. Il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del Tribunale ed ai creditori rimane la possibilità di impugnare l'omologa. Peraltro, si tratta di una procedura riservata ai soli consumatori.
  • La liquidazione del patrimonio, che comporta la liquidazione di tutti i beni e può essere chiesta sia dal debitore che dal consumatore.

Lo Studio Petitti fornisce assistenza, in qualità di Advisor Legale, ai Clienti che vogliano accedere alle procedure sopra elencate.